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lunedì 29 dicembre 2014

Terapia Di Bella e libertà di cura. Una nuova importante sentenza del Giudice del Lavoro di di Foggia: "Asl paghi le cure".

Il Tribunale ha ordinato la distribuzione gratuita del multitrattamento alle ammalate e alla rifusione delle spese per le cure sostenute

Con un'importante ed innovativa sentenza del 27.12.2014 il Tribunale di Foggia in funzione del Giudice del Lavoro, ha autorizzato la somministrazione gratuita a carico dell'ASL di Foggia del multi trattamento conosciuto come "Terapia di Bella". Nel dispositivo, viene ripercorsa la 'battaglia' scientifica che ha portato alla bocciatura della sperimentazione del metodo Di Bella nel 1998, ma viene precisato che "l'efficacia terapeutica di un farmaco e la sua insostituibilità può essere sempre provata nel caso concreto. Il fatto riguarda due donne madre e figlia, rispettivamente di 65 e 37 anni, che a pochi mesi di distanza l'una dall'altra, avevano scoperto di avere un tumore al seno. La più giovane, dopo il fallimento delle chemioterapie, si è rivolta al figlio del medico modenese che ha iniziato a curarla.

Dopo un anno e mezzo i risultati sono stati visibili e alla fine dell'anno successivo le metastasi erano pressoché scomparse, lasciando solo una piccola cicatrice al fegato, così come hanno potuto constatare i medici dello Ieo di Milano che hanno dovuto prendere atto, nonostante le loro certezze, della nuova situazione. Entrambe si erano sottoposte alla cura con successo. Il magistrato del tribunale foggiano, con ampia e condivisibile motivazione ha rilevato che se nei casi specifici è provata l'efficacia terapeutica e l'insostituibilità della cura in questione a fronte della "palliatività" delle cure  tradizionali poste a carico del Servizio Sanitarie, il "MDB" potrà, pertanto, risultare terapia farmaceutica da porsi a carico del SSN. Pertanto, la Asl di Foggia è stata condannata a rimborsare le spese sostenute dalle due pazienti perché, per il giudice, su di loro: "I farmaci associati alla cura con il metodo Di Bella si sono rivelati efficaci e insostituibili, essendo fallite le prescrizioni terapeutiche offerte dalla medicina ufficiale". Inoltre una terapia farmacologica è indispensabile se è efficace ed è insostituibile se, per le particolari condizioni del soggetto, gli altri farmaci del prontuario dovessero risultare incompatibili o concretamente inefficaci".

La sentenza spazza via le obiezioni anche rispetto al giro d'affari dei ritrovati relativi alla terapia messa a punto dallo scienziato modenese: "La cura Di Bella, ribadisce il magistrato, risponde al principio dell'economicità poiché i farmaci di questa terapia hanno un costo inferiore rispetto a quelli del circuito oncologico ufficiale". Nella fattispecie, il giudice del lavoro ha, infatti, ritenuto documentata l'efficacia dei farmaci e dell'intera terapia producendo un miglioramento della patologia tumorale, mentre la terapia ufficialmente riconosciuta è risultata essere stata inefficacie.

La novità, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", non è solo l'annosa questione della libertà di cura ed il diritto all'assistenza da parte dello Stato, ma soprattutto che il giudice del lavoro sia intervenuto a sancire il diritto al rimborso delle spese sinora sostenute dalla paziente che risultano integralmente poste a carico dell'ASL di Foggia.



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